”la radiosa intelligenza di un bambino sano
e la mediocrità intellettuale dell’uomo medio”
S. Freud, L’avvenire di un’illusione, OSF, vol.10, 1929, p.476
è l’incipit che mi piace dare al discorso che vado ad iniziare per sottolineare la capacità risolutiva che appartiene al bambino sottoposto ad un attacco del suo pensiero quando cioè si trova coinvolto in situazioni confusive che aggrediscono il suo modo di stare al mondo fiducioso nella presenza di un altro al quale poter appunto Affidarsi.
Comincio questo mio intervento con una parte che riguarda la normativa di settore, sarà breve per non annoiare, ma utile per collocarci all’interno di un discorso che riguarda il soggetto bambino, l’affidatario e le figure che a qualche titolo lavorano nell’applicazione di tale intervento.
L’affido è un provvedimento temporaneo destinato a bambini e ragazzi fino ai 18 anni di nazionalità italiana o straniera, che si trovano in situazioni di instabilità familiare. Il minore viene accolto presso una famiglia che ne fa richiesta oppure in una comunità di assistenza pubblica o privata. In Italia l’affidamento è disciplinato dalla Legge n. 184 del 1983, modificata dalla Legge 149 del 2001.
Prendo ad esemplificazione i primi due art. della LEGGE 4 maggio 1983, n. 184
Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori.
Art 1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia.
Art 2. Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell’articolo 1, e’ affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.
L’affidamento familiare si può distinguere in consensuale, che si realizza quando vi è il consenso della famiglia d’origine, o giudiziale, disposto d’ufficio dall’autorità giudiziaria quando manca il consenso dei genitori del minore. Ancora si distingue in residenziale quando il minore vive stabilmente presso gli affidatari oppure diurno quando il servizio reso a favore del minore è distribuito nell’arco della giornata, ma egli mantiene la convivenza con il proprio nucleo familiare. In ciascuno di questi casi sono coinvolti gli operatori dei servizi sociali e sanitari e spesso operatori del sistema giudiziario.
L’affidamento si pone, da un lato, come un diretto supporto al minore, attraverso il suo temporaneo inserimento in altra famiglia o a anche ad una singola persona, e dall’altro, rappresenta un aiuto indiretto alla famiglia d’origine allo scopo di superare il suo temporaneo stato di difficoltà che può dipendere da varie cause, es. situazioni di difficoltà economiche o psicologiche, ecc.
Si tratta di un intervento piuttosto articolato che oltre ai diretti interessati coinvolge operatori del sociale, della sanità, volontari e solleva questioni di ruoli e di competenze per poter volgere ad un benessere una situazione che viceversa si sta misurando con un disagio.
Con questa breve sintesi si comprende che lo Stato pone una norma. Una buona norma, migliorabile sicuramente, rivista nel tempo, aggiornata e aggiornabile nei suoi contenuti.
Occorre però considerare che, d’altro canto, esiste un soggetto in grado di porre autonomamente le norme che regolano i propri rapporti. All’istituzione statuale l’individuo non si oppone, si pone semplicemente come istituzione anch’esso. Istituzione orientata secondo personale modus vivendi, noi al Laboratorio di Formazione e Lettura Psicoanalitica diciamo secondo principio pulsionale del moto a meta nella soddisfazione. E’ esperienza comune che, se un rapporto funziona, non ha bisogno di alcuna autorità che dall’esterno ne garantisca la riuscita.
Pertanto per fare un buon uso del diritto occorre che esso sia trattato come difesa del pensiero.
In questo modo si instaura un rapporto tra due diritti: la facoltà giuridica individuale, presente originariamente nel bambino, e il diritto dello Stato.
Nello specifico del nostro argomento, abbiamo a che fare con un bambino che perlopiù rimane in uno stato in cui qualcosa che dovrebbe avvenire non è ancora avvenuto, che evidentemente deve prodursi, non ha ancora avuto luogo. In questo stato non vi è alcun contenuto che si possa definire traumatico e questo stato può essere in via di discernimento, cioè in via di riconoscimento, si potrebbe dire in via di soggettivizzazione. Si potrebbe aggiungere che la condizione di difficoltà che lo circonda finisce con il coinvolgerlo e rendergli impervio il cammino. Egli attua comportamenti per compiacere, per non contrapporsi, per non deludere oppure viceversa per segnalare il proprio malessere. Si trova cioè in una posizione di attesa che è attesa di appoggiarsi al pensiero dell’altro.
Occorre a questo punto parlare di criteri di affidabilità: l’affidabilità dell’adulto nella sua norma, e non nel suo pedagogismo che può presentarsi soggiogante, è la prima condizione che può regolare i rapporti in modo pacifico cioè senza tensioni e rifiuti. Non si tratta di rinverdire un vecchio concetto di tutela del codice civile, ma di cogliere e riconoscere la capacità e la competenza del minore. Questo pensiero determina una relazione che non ha nulla da insegnare, che non orienta alla normalizzazione di comportamenti inadeguati o disturbanti, ma che ascolta e si affianca nel cammino di ricerca e di scoperta.
Questo diventa lo scopo di un intervento come l’affido e si può parlare di intervento di difesa della salute. (del quale abbiamo detto)
Un’operazione di difesa del pensiero è rappresentata ad es. dalla Convenzione di Strasburgo: La Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei minori, adottata dal Consiglio d’Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996 che apre tale discorso concedendo anche ai minori “diritti azionabili” affinché possano essi stessi o tramite altre persone od organi, essere autorizzati a partecipare ai procedimenti in materia di famiglia che li riguardano dinanzi ad un’autorità giudiziaria…La Convenzione attribuisce dignità e titolarità di pensiero al bambino. A ciò aggiungo e sottolineo la facoltà del minore.
Per rimanere all’interno del nostro discorso di oggi possiamo dire che tale pensiero si può ampliare oppure focalizzare nell’ambito degli atti quotidiani che coinvolgono il bambino il quale raccoglie input dagli adulti che restituisce rielaborati in una relazione che è quella di una società produttiva, in cui l’educazione non gioca nessun ruolo. Il bambino diventa un interlocutore non da educare “alla svelta” per renderlo adeguato ad un contesto individuato come idoneo al fine di “un’obbedienza spensierata”, ma il lavoro svolto nell’interesse del minore diventa un atto di riconoscimento della sua competenza individuale che rimanda all’esercizio e alla pratica di un primo diritto distinto dal diritto statuale. Proprio come abbiamo detto all’inizio del discorso riferito ad una relazione tra la facoltà giuridica individuale e il diritto dello Stato come condizione necessaria affinché il diritto e la legge possano essere utili al pensiero. Questo comporta il riconoscimento di una capacità di ritrovare in se stesso i principi ai quali affidarsi, una concreta attitudine ad orientarsi che fa capo a ciascuno bambino.
Quanto detto si sviluppa attraverso l’ascolto agito in favore del bambino con percorsi che per certi versi sono da inventare e si realizzano quando e nella misura in cui l’adulto è capace di diventare partner nell’ascolto. Inefficace è la pressione a parlare di ciò che fa problema o la pressante sollecitazione al cambiamento efficace è disporsi per fare spazio al pensiero, al racconto, alle richieste che possono emergere qualunque esse siano.
E con ciò chiudo riportando una considerazione che può valere per ciascun soggetto, nel caso del nostro discorso si potrebbe dire quindi sia per l’affidato che per l’affidante: anche se la voce dell’intelletto può diventare fioca, essa però non ha pace, dice Freud, finché non ottiene udienza.
Flavia Giacometti